Condizioni generali di contratto

 

1. Informazioni generali – Limiti di validità

1.1 Queste condizioni generali di contratto valgono per tutte le offerte («offerte») effettuate da URIMAT Schweiz AG («fornitore») ai propri clienti («acquirenti») e per i contratti stipulati relativi alla vendita e alla fornitura dei prodotti del fornitore («prodotti»). Le condizioni generali o speciali discordanti dell’acquirente non hanno nessuna validità, a meno che non siano state esplicitamente accettate dal fornitore per iscritto; in ogni caso avranno valore solo per il singolo caso confermato dal fornitore.

1.2 Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle parti contraenti necessitano della forma scritta per essere valide (lettera, e-mail o fax).

1.3 Queste condizioni generali di contratto sostituiscono tutte le precedenti condizioni generali di contratto del fornitore.

 

2. Offerte e stipulazione di contratti

2.1 Il contratto si ritiene stipulato solo dopo che il fornitore, dopo aver ricevuto un ordine, ne conferma l’accettazione («conferma dell’ordine») per iscritto (con lettera, e-mail o fax).

2.2 Le offerte del fornitore non sono vincolanti, ove non diversamente indicato. Le offerte del fornitore indicate come vincolanti hanno una durata di validità di 30 giorni. I prezzi indicati verbalmente non sono assolutamente vincolanti.

2.3 Singole indicazioni o condizioni speciali nelle offerte o nelle conferme degli ordini del fornitore hanno valore in aggiunta alle presenti condizioni generali di contratto.

2.4. Delle ulteriori prestazioni ingegneristiche non direttamente correlate con i prodotti del fornitore devono essere concordate tra le parti contraenti e saranno fatturate separatamente in base al costo.

 

3. Prezzi

3.1.1 Per le forniture nazionali: i prezzi sono ricavabili dai listini prezzi del fornitore, nei quali sono definite anche le condizioni di fornitura. In assenza di indicazioni diverse nei listini prezzi o di accordi diversi tra le parti contraenti, i prezzi si intendono espressi in franchi svizzeri, imballaggio incluso, ma con esclusione di imposta sul valore aggiunto, montaggio, installazione, messa in funzione, ecc.; queste voci saranno indicate separatamente in fattura. Per gli ordini con un valore delle merci inferiore a CHF 100.– (IVA esclusa) viene richiesto un importo forfettario di CHF 25.–. Le forniture avvengono fondamentalmente franco fabbrica «EXW»). Trovano applicazione gli Incoterms 2000. Trasporto, assicurazione, dazi e imposte sono a carico dell’acquirente. Fanno eccezione gli accordi diversi speciali confermati per iscritto dal fornitore.

3.1.2 Per le esportazioni: i prezzi sono ricavabili dai listini prezzi del fornitore, I prezzi, ove non diversamente concordato tra le parte contraenti, si intendono netti franco fabbrica (Incoterms 2010, EXW Hombrechtikon).

3.2 Gli errori evidenti (ad esempio gli errori di calcolo) nelle indicazioni dei prezzi nelle offerte o nelle conferme degli ordini del fornitore autorizzano quest’ultimo alla correzione ovvero alla modifica dell’offerta ovvero della conferma dell’ordine in questione. Trovano applicazione i prezzi validi nel giorno della fornitura in base al listino prezzi del fornitore.

3.3 Tutti gli aumenti di costi verificatisi dopo la stipulazione del contratto non imputabili al fornitore e che influenzano la sua base di calcolo possono essere addebitati all’acquirente dal fornitore se la presa in consegna avviene oltre 4 mesi dopo la stipulazione del contratto.

 

4. Condizioni di pagamento

4.1 Fatti salvi diversi accordi per iscritto tra le parte contraenti, valgono i termine di pagamento seguenti:  a livello nazionale – 30 giorni al netto dalla data della fattura. Le forniture all’estero avvengono esclusivamente sulla base di una lettera di credito, emessa per conto dell’acquirente e confermata da una grande banca svizzera, o con pagamento anticipato.

4.2 I pagamenti devono essere effettuati dall’acquirente al domicilio del fornitore senza detrazione di spese, imposte e diritti di qualsivoglia genere tramite bonifico della somma dovuta sul conto corrente bancario/postale del fornitore indicato sulla fattura. Un pagamento, indipendentemente dalla modalità di pagamento, si riterrà effettuato solo quando il fornitore disporrà liberamente dell’importo. Le condizioni di pagamento diverse devono essere concordate per iscritto.

4.3 Se il pagamento completo non dovesse essere ricevuto dal fornitore entro il termine di pagamento indicato al punto 4.1, l’acquirente si troverà automaticamente in ritardo di pagamento senza costituzione in mora e il fornitore addebiterà un interesse di mora del 5% annuo senza ulteriore comunicazione o sollecito. Rimane riservato il risarcimento di ulteriori danni.

4.4 In caso di ritardo di pagamento, il fornitore – a propria discrezione e senza pregiudizio degli altri strumenti giudici a sua disposizione – ha il diritto di trattenere le ulteriori forniture, anche se non correlate al pagamento in ritardo, di recedere dal contratto e/o di vendere per conto dell’acquirente i prodotti ordinati ma non ancora consegnati e di detrarre i ricavi ottenuti dal prezzo di acquisto dovuto dall’acquirente. Se i ricavi non coprono il prezzo di vendita, l’acquirente sarà obbligato a pagare al fornitore la rimanenza. L’acquirente si impegna inoltre al pagamento di tutti i costi, comprese le spese legali e contabili prevedibili e i costi d’incasso, derivanti dal ritardo di pagamento.

 

5. Riserva di proprietà

5.1 Il fornitore si riserva la proprietà della fornitura fino al completo pagamento del prezzo d’acquisto dei prodotti in oggetto e di tutti i crediti correlati alla relazione d’affari in essere. L’acquirente è obbligato a prendere le misure necessarie alla protezione della proprietà del fornitore (compresa un’adeguata assicurazione contro gli incendi, il danno idrico e il furto).

5.2 L’acquirente autorizza con la presente il fornitore a iscrivere nel registro questa riserva di proprietà. L’acquirente è obbligato a partecipare all’iscrizione.

5.3 L’acquirente, fino al pagamento completo del prezzo d’acquisto dei prodotti in oggetto e di tutti i crediti correlati alla relazione d’affari in essere, è autorizzato alla rivendita solo nel quadro della regolare gestione aziendale e qualora i suoi rapporti patrimoniali non risultino irreparabilmente compromessi. L’acquirente cede con la presente i crediti con tutti i diritti accessori relativi alla rivendita della merce sottoposta a riservato dominio – compresi eventuali crediti di saldo.

5.4 Una lavorazione o trasformazione del prodotto prima del momento del passaggio di proprietà dopo il pagamento (vedere i precedenti paragrafi da 5.1 a 5.3) viene sempre effettuata per le proprietà riservate. Se il prodotto viene trasformato in un nuovo oggetto lavorandolo con altri oggetti non appartenenti al fornitore, il fornitore acquisirà la comproprietà del nuovo bene quale proprietario riservato nel rapporto di valore del prodotto fornito rispetto agli altri oggetti lavorati al momento dell’accordo. Dopo il pagamento completo, il fornitore trasferirà questa comproprietà all’acquirente (trasferimento della proprietà tramite pagamento).

 

6. Volume della fornitura, disposizioni e documentazione tecnica

6.1 Per il volume e l’erogazione della fornitura e delle prestazioni è vincolante la conferma dell’ordine. Materiali o prestazioni non contenuti in essa saranno fatturati separatamente.

6.2 La fornitura dell’oggetto della vendita, ove non diversamente concordato, avverrà nel rispetto della documentazione di vendita/delle specifiche vincolanti. Differenze e modifiche costruttive da parte del fornitore in dettagli secondari rimangono riservate e non danno diritto al ricorso in garanzia per vizi della cosa.

6.3 I prodotti vengono forniti finiti, controllati e documentati ai sensi delle specifiche tecniche del fornitore. La consegna di ulteriori documenti deve essere concordata appositamente tra acquirente e fornitore. L’acquirente è tenuto a rendere edotto il fornitore per iscritto, al più tardi al momento dell’ordine, in merito a ulteriori disposizioni e norme legali, ufficiali e di altro tipo che si riferiscono all’erogazione delle forniture e delle prestazioni, all’azienda e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie. Il fornitore si impegna tuttavia in ogni caso al rispetto di altre disposizioni e norme solo se questo è stato confermato per iscritto.

6.4 Prospetti e cataloghi del fornitore non sono vincolanti senza apposito accordo. I dati della documentazione tecnica sono vincolanti solo nella misura in cui siano espressamente garantiti per iscritto.

 

7. Termine di fornitura

I termini di fornitura indicati sono rispettati secondo le possibilità, ma non sono tuttavia vincolanti in assenza di diverso accordo reciproco. Un ritardo nella consegna non dà all’acquirente diritto al recesso dal contratto né all’annullamento dell’ordine in questione o di altri ordini, né diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti causati dal ritardo.

 

8. Fornitura, trasporto e assicurazione

8.1 Nella misura in cui dalla conferma dell’ordine non emerga niente di diverso, i prodotti sono imballati per il trasporto unico su strada secondo gli standard del fornitore. Gli imballaggi speciali adatti al trasporto aereo o marittimo verranno fatturati separatamente all’acquirente.

8.2 Per le forniture nazionali: il trasporto avviene fondamentalmente a rischio e pericolo del fornitore. Le esigenze speciali in merito alla spedizione e all’assicurazione devono essere rese note al fornitore a tempo debito, al più tardi 30 giorni prima della spedizione. Se l’acquirente non fornisce delle chiare indicazioni per il trasporto, il fornitore determina a propria discrezione il tipo di spedizione più adeguato rispetto alla sicurezza e ai costi. Per le forniture espresse richieste dall’acquirente verrà richiesto un adeguato supplemento.

8.3 Per le esportazioni: il trasporto avviene a rischio e pericolo dell’acquirente. L’assicurazione contro i danni di qualunque genere è a carico dell’acquirente.

 

9. Ritiri

9.1 I prodotti rispediti al fornitore dall’acquirente devono essere regolarmente dotati di indirizzo, affrancati, assicurati e restituiti a spese dell’acquirente nell’imballaggio originale nel rispetto delle indicazioni del fornitore.

9.2 Per il ritiro dei prodotti forniti viene addebitato un importo forfettario pari al 25% per le spese di lavorazione (riferito al valore dei rispettivi prodotti). Nel caso in cui i prodotti non vengano resi nel loro imballaggio originale e in condizioni non assolutamente impeccabili, il fornitore si riserva il diritto in singoli casi di addebitare un diritto di lavorazione maggiore a seconda delle condizioni dei prodotti resi. Il ritiro di prodotto e pezzi di ricambio la cui fornitura risale a oltre 4 settimane prima è possibile solo in via eccezionale e necessita del previo accordo con il reparto Vendite della Urimat Schweiz AG.

9.3 I prodotti non oggetto di reclamo nei termini previsti forniti sulla base di un contratto valido non saranno ritirati senza il consenso scritto del fornitore. I prodotti usati e i dispositivi su misura non saranno fondamentalmente ritirati.

 

10. Trasferimento di benefici e rischi

Qualora nelle presenti condizioni generali di contratto non sia previsto nessun momento precedente, i benefici e i rischi relativi ai prodotti vengono trasferiti all’acquirente al più tardi con lo scarico della consegna presso l’acquirente ovvero presso l’indirizzo di fornitura concordato o, qualora l’acquirente ritiri i prodotti direttamente presso il fornitore, al momento della loro consegna. Se la spedizione ritarda per motivi indipendenti dalla volontà del fornitore, il rischio viene trasferito all’acquirente già al momento della segnalazione della disponibilità alla spedizione. A partire da questo momento, le forniture verranno immagazzinate e assicurate dal fornitore a rischio e pericolo dell’acquirente.

 

11. Controllo e presa in consegna della fornitura

11.1 L’acquirente è tenuto a controllare i prodotti forniti senza ritardi, in ogni caso entro e non oltre 6 giorni dal ricevimento, e a comunicare per iscritto al fornitore le eventuali quantità errate e/o i vizi evidenti senza ritardi, in ogni caso entro e non oltre 2 giorni dal controllo. In caso contrario, i prodotti forniti si riterranno accettati e il fornitore non risponderà di eventuali vizi segnalati successivamente.

11.2 I danni di trasporto e gli altri reclami correlati al trasporto devono essere indirizzati immediatamente dall’acquirente per iscritto al trasportatore al ricevimento della fornitura o dei documenti di trasporto (riserva sulla bolla di accompagnamento). I danni di trasporto non visibili direttamente a causa del tipo di imballaggio devono essere segnalati per iscritto al fornitore entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti.

11.3 L’acquirente non ha in nessun caso il diritto di trattenere in tutto o in parte il pagamento della fornitura oggetto di reclamo.

 

12. Garanzia per vizi della cosa e responsabilità

12.1 Il fornitore garantisce che i prodotti da lui forniti erano privi di vizi della fabbricazione e del materiale al momento della spedizione dalla fabbrica.

12.2 Le caratteristiche garantite sono solo quelle indicate espressamente come tali nella conferma dell’ordine. La garanzia vale al massimo fino alla scadenza del termine di garanzia per vizi della cosa (vedere il punto 13 sotto).

12.3 Durante il termine di garanzia per vizi della cosa (vedere il punto 13 sotto) ed entro 8 giorni dalla scoperta di un vizio o di una mancanza di una caratteristica garantita, l’acquirente è tenuto a informare per iscritto il fornitore. L’acquirente deve restituire il prodotto oggetto del reclamo a proprie spese al fornitore (vedere il punto 9 sopra). Il fornitore non risponde dei vizi segnalati successivamente.

12.4 Qualora il fornitore accetti la responsabilità per i prodotti viziati oggetto di reclamo in tempo utile e provatamente a causa di una circostanza precedente al trasferimento del rischio, il fornitore si riserva di decidere autonomamente se compensare il danno con l’accredito del rispettivo importo (riduzione), se ritoccare gratuitamente i pezzi ovvero i prodotti difettosi o se sostituirli con pezzi ovvero prodotti privi di vizi. I pezzi ovvero prodotti sostituiti saranno di proprietà del fornitore.

12.5 Per l’esecuzione di tutti i ritocchi o di tutte le forniture sostitutive ritenute necessarie dal fornitore, l’acquirente deve fornire il tempo e l’occasione necessari in accordo con il fornitore. In caso contrario, il fornitore sarà liberato dalla responsabilità per le eventuali conseguenze. Solo in casi urgenti di rischio per la sicurezza aziendale ovvero di difesa da danni maggiori e sproporzionati, l’acquirente avrà il diritto di rimediare al vizio direttamente o ricorrendo a terzi qualificati. In questo caso, il fornitore dovrà essere immediatamente informato.

12.6 Dei costi risultanti direttamente dal ritocco ovvero dalla sostituzione della merce, il fornitore, se il reclamo si rivela essere motivato, sostiene i costi del pezzo di ricambio. Gli ulteriori costi, in particolare per lo smontaggio e il montaggio e tutti i costi di trasporto e spedizione, sono a carico dell’acquirente.

12.7 L’acquirente, nel quadro delle norme di legge, ha il diritto di recedere dal contratto se il fornitore lascia trascorrere infruttuosamente un termine adeguato fissato per il ritocco o per la sostituzione della merce a causa di un vizio della cosa, nonostante un sollecito contenente un adeguato termine ulteriore. Se sussiste solo un vizio trascurabile, all’acquirente spetta semplicemente il diritto alla riduzione del prezzo d’acquisto.

12.8 Nei casi seguenti, il fornitore non concede nessuna garanzia per vizi della cosa ovvero la garanzia per vizi della cosa si estingue prematuramente: uso inadatto o inappropriato, installazione o messa in opera errata da parte dell’acquirente o di terzi, usura naturale, trattamento errato o negligente, manutenzione irregolare, modifiche e riparazioni autonome da parte dell’acquirente o di terzi, mezzi di esercizio inadatti, influssi cimici, elettrochimici o elettrici e utilizzo di pezzi di ricambio o materiali di consumo non originali – ove non raccomandati ovvero approvati per iscritto dal fornitore.

12.9 La responsabilità massima del fornitore in termini di importo, fatta eccezione per i casi di dolo o negligenza grave, è limitata al valore del contratto. Il fornitore non accetta nessuna responsabilità o pretesa di indennizzo superiore.

12.10 Per i danni non relativi al prodotto fornito stesso, il fornitore risponde solo se l’acquirente dimostra che il fornitore ha causato il danno in maniera gravemente negligente o dolosa. Il fornitore non risponde per un comportamento errato dei suoi ausiliari.

12.11 La responsabilità del fornitore comprende solo i danni prodottisi provatamente a causa di materiali scadenti, costruzione errata, esecuzione lacunosa da parte del fornitore o per altro motivo imputabile al fornitore. È espressamente esclusa la responsabilità per i danni derivanti da indicazioni e/o specifiche dell’acquirente.

12.12 Una responsabilità del fornitore per i danni indiretti – come ad esempio arresti della produzione, costi d’esercizio maggiori, perdite d’uso, perdite di commesse e mancati ricavi e altri danni indiretti – è esclusa, a meno che non sia previsto altrimenti in disposizioni vincolanti relative alla responsabilità sui prodotti.

 

13. Termine di garanzia per vizi della cosa, prescrizione

13.1 Il termine di garanzia per vizi della cosa per i prodotti forniti è pari a 2 anni in caso di rispetto dimostrato di tutte le disposizioni per la manutenzione del fornitore.

13.2 Al trascorrere dei termini indicati sopra al punto 13.1, tutti i diritti alla garanzia per vizi della cosa dell’acquirente si considereranno prescritti.

13.3 I termini di garanzia per vizi della cosa iniziano a decorrere con l’installazione, in ogni caso al più tardi 6 mesi dopo la consegna franco fabbrica.

 

14. Montaggio e messa in opera

Se il fornitore esegue anche il montaggio e la messa in opera dei prodotti, queste prestazioni saranno fatturate separatamente all’acquirente.

 

15. Modifica del contratto, clausola liberatoria

15.1. Tutte le modifiche e le integrazioni di queste condizioni generali di contratto necessitano della forma scritta per essere efficaci.

15.2 Se una disposizione di queste condizioni generali di contratto dovesse essere o divenire inefficace, questo non avrà effetti sulla validità e sulla consistenza del rapporto giuridico e sull’efficacia delle rimanenti disposizioni. Una disposizione inefficace verrà sostituita da una disposizione efficace, il cui contenuto economico si avvicini il più possibile alla disposizione originaria. Questo vale anche per le lacune contrattuali.

 

16. Diritto applicabile

Queste condizioni generali di contratto e tutti i contratti di acquisto, lavoro e fornitura per i quali valgono queste condizioni generali di contratto, anche se l’acquirente ha la sua sede all’estero o se l’ordine avviene dall’estero, sono soggetti esclusivamente al diritto materiale svizzero con esclusione di tutte le disposizioni della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP). È esclusa anche l’applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai contratti aventi per oggetto la vendita internazionale di beni (CISG).

La lingua del contratto è il tedesco.

17. Foro competente

Il foro competente esclusivo è quello della sede del fornitore, con riserva di un diritto esclusivo del fornitore di querelare l’acquirente in un altro tribunale competente.